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Il nostro statuto

Statuto dell'Associazione AmbientalMente - APS

Art. 1 - Costituzione

1.1.  È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “AmbientalMente APS”. L’associazione è un Ente del Terzo Settore, è apartitica e aconfessionale.

1.2.  L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, dei loro familiari e di terzi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.3.  La durata dell’Associazione è illimitata.

1.4.  L’associazione ha sede legale in Galbiate (LC), Via Lecco 42.  Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria; è data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione e informando l’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli uffici competenti. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1.  L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

2.2.  Scopi del’Associazione sono:

– attuare progetti di sensibilizzazione e cambiamento dal basso per promuovere azioni concrete di cambiamento degli stili di vita degli abitanti del territorio;

– promuovere azioni periodiche di sensibilizzazione, di manifestazioni o perfomance in merito a nodi di sviluppo sostenibile della città di Lecco, quali verde urbano, trasporti, aree di riqualificazione e aree di espansione urbana al fine di promuovere e divulgare la cultura e la visione ambientale anche a scopi e finalità di carattere politico all’interno del territorio nazionale e, in particolare, sul territorio lecchese e della città di Lecco

2.3.  Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività d’interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi(nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della  legge 14 agosto 1991, n. 281;);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

 v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza edella difesa non armata; 

L’associazione persegue i propri obiettivi mediante le seguenti attività specifiche:

a)   Promozione di momenti di informazione agli associati e ai cittadini sui temi pregnanti dell’associazione, come la sostenibilità ambientale, la green economy, l’economia circolare, il verde pubblico, il trasporto pubblico e privato, lo sviluppo urbanistico, la rigenerazione urbana, la valorizzazione dei corsi d’acqua, il turismo sostenibile e – in generale – questioni finalizzate a uno sviluppo sostenibile del territorio, inclusi i suoi aspetti sociali ed economici.

b)  Organizzazione di eventi, corsi, stage, seminari, laboratori, conferenze, mostre, spettacoli, rassegne e momenti culturali o anche di tipo ludico-ricreativo, in un’ottica di formazione e informazione sui temi di cui al punto a) precedente;

c)   Organizzazione di visite guidate a siti e strutture di interesse ambientale, come – a mero titolo di esempio – mostre, musei, impianti, parchi;

d)   Predisposizione e sviluppo di progetti da sottoporre ad enti pubblici (e non), come ad esempio le fondazioni, mirati a: valorizzare le aree pubbliche, migliorare la manutenzione del patrimonio pubblico, ridurre l’impatto dei consumi, sviluppare nella cittadinanza la consapevolezza del tema della propria impronta ecologica e l’acquisizione di stili di vita a minor impatto ambientale, favorire la mobilità dolce, lo sviluppo dell’agricoltura e – in generale – quelle attività in grado di sostenere percorsi di economia civile che riescono a tenere uniti aspetti di sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica.

2.4.  Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

a)  Stipula di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private;

b)  Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità compatibili con la sostenibilità e i valori di AmbientalMente APS;

c)  Autofinanziamento e raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere utile all’Associazione. Il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

2.5.  Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.  L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 - Attività diverse

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 4 - Attività di volontariato

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 5 - Risorse economiche

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 6 - Soci

6.1 – Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che, condividendone gli ideali, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e a osservare il presente statuto. Nel caso di soci minori d’età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

6.2 – L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

6.3 – Gli enti partecipano alla vita associativa attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

7.1.  L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

7.2.  L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7.3.  L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

7.4.  Sono escluse partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.

7.5.  Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo che delibera in merito comunicando l’ammissione all’interessato; le eventuali rigetti devono essere motivate, comunicati entro 30 giorni all’interessato e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci. Ricevuta la comunicazione di rigetto, l’interessato ha 60 giorni di tempo per chiedere che si pronunci l’assemblea nella prima seduta utile.

7.6.  Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7.7.  La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per scioglimento

7.8.  L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per un anno;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

7.9.  L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

7.10.  L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

7.11.  La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

7.12.  La quota sociale è annuale e non è trasmissibile, né rivalutabile, né restituibile in caso di recesso, esclusione, scioglimento, decesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 8 – Doveri e diritti degli associati

8.1. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. I soci sono obbligati a:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) attivarsi per perseguire gli scopi associativi compatibilmente con le proprie disponibilità

c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

d) versare la quota associativa. Questo contributo non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea annualmente

8.2. I soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) partecipare all’Assemblea dei soci con diritto di voto in proprio o per delega;

c) accedere alle cariche associative presentando la propria candidatura alle cariche sociali;

d) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;

e) recedere in ogni momento;

f) essere informato sulle attività dell’associazione

8.3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio direttivo;

c) Il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata a causa del loro incarico.

Art. 10 – L'Assemblea

10.1.  L’Assemblea è l’organo sovrano, è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione il pluralismo e l’uguaglianza dei soci. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato. Non può essere conferita delega a un membro del consiglio direttivo.

Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

10.2.  L’assemblea ordinaria:

a) elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) approva il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

c) approva il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

d) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

f) ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

h) fissa l’ammontare del contributo associativo;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.3.  L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità

10.4.  Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi tramite email o con altro mezzo elettronico che ne certifichi la ricezione da parte del destinatario almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e seconda convocazione.

10.5.  L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10.6.  Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

10.7.  L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

10.8.   L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, con la presenza dei ¾ dei soci e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.9.  I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10.10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10.11. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10.12.  Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

11.1.   Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

11.2.   Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

11.3.   Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

11.4.  Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e uno o più un Vice-Presidenti. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare, il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

f) proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all’esclusione di soci;

k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

11.5.   Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.6.   Il consiglio direttivo è convocato, almeno 2 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mail, oppure inoltrata altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

11.7.   Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11.8.   Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

11.9.   Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12 – Il Presidente

12.1.  Il Presidente dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto, nominato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

12.2.  Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza, dal membro più anziano.

12.4.  Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per la delibera di conferimento dell’incarico di presidente temporaneo.

Art.13 – Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Art. 14 – Il tesoriere

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo

Art.15 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 16 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017)

Art. 17 – Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.